Dal Fronte · 2026-09-28
Prodotti difettosi: scadenza UE il 9 dicembre 2026
di La redazione
Il prossimo passaggio europeo sulla sicurezza dei prodotti riguarda anche ciò che non si può toccare: il software. La direttiva UE 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi fissa al 9 dicembre 2026 il termine entro cui gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie al recepimento. È una scadenza che interessa produttori, importatori e consumatori italiani, in un mercato dove componenti fisiche e digitali sono sempre più integrate.
Il testo aggiorna il quadro introdotto nel 1985 e include espressamente il software nella definizione di prodotto. Non tutto, però, rientra automaticamente nelle nuove regole: è escluso il software libero e open source sviluppato o fornito al di fuori di un’attività commerciale. Una distinzione importante per non confondere lo sviluppo aperto con la commercializzazione di sistemi digitali.
La responsabilità disciplinata dalla direttiva riguarda i danni causati da un prodotto difettoso: non è una garanzia generale contro qualsiasi malfunzionamento. Tra i danni risarcibili figurano la morte e le lesioni personali, determinati danni materiali e la distruzione o corruzione di dati non utilizzati per scopi professionali. Il testo considera inoltre il ruolo degli aggiornamenti e della sicurezza informatica nella valutazione del prodotto.
Un altro capitolo riguarda la prova. In condizioni definite, i giudici potranno ordinare l’esibizione di elementi probatori pertinenti. Sono previste anche presunzioni per affrontare alcune difficoltà tecniche o scientifiche, senza trasformare ogni contestazione in un risarcimento automatico. Restano previste tutele per le informazioni riservate e i segreti commerciali.
Per l’Italia, Paese manifatturiero, la questione è concreta: proteggere chi acquista e dare alle imprese un perimetro di responsabilità comprensibile. La competitività richiede prodotti affidabili, ma anche regole applicabili e controlli efficaci sugli operatori che immettono merci nel mercato europeo.
Occorre infine distinguere il calendario europeo dall’attuazione italiana: la scadenza non certifica, da sola, l’avvenuto recepimento nazionale. La direttiva stabilisce che il nuovo regime riguardi i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026. Per quelli precedenti resta il quadro anteriore: una separazione decisiva per consumatori e imprese.